Trattamenti in favore dei superstiti e gli aggiornamenti 2020

Si chiama pensione ai superstiti il trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari del lavoratore deceduto già pensionato o, a determinate condizioni, dell’assicurato deceduto.

Si distingue tra:

-pensione di reversibilità, spettante ai superstiti del lavoratore del deceduto già pensionato;

-pensione indiretta, che spetta ai superstiti del lavoratore deceduto non pensionato per il quale, al momento del decesso, risultino almeno 15 anni di contribuzione o anzianità assicurativa di 5 anni con 3 anni di contribuzione.

-pensione privilegiata indiretta per inabilità, spettante ai familiari superstiti del lavoratore deceduto non pensionato.

Hanno diritto alla pensione, in qualità di superstiti, il coniuge, i figli minori di età, a cui sono equiparati i nipoti minori viventi a carico degli ascendenti, nonché, i genitori, i fratelli e le sorelle.

Le pensioni di reversibilità o indirette sono pari ad una percentuale della pensione già percepita del defunto o di quella che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento.

Nel caso di morte di un lavoratore assicurato nel regime retributivo e misto senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un’indennità rapportata all’ammontare dei contributi versati purché nel quinquennio precedente la morte risulti versato o screditato almeno un anno di contribuzione.

Nel caso di morte dell’assicurato il cui trattamento pensionistico dovrebbe essere liquidato nel sistema contributivo  non sussistono i requisiti per la pensione indiretta, ai superstiti è riconosciuta un’indennità una tantum qualora non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale e sempre che i loro redditi non superino quelli previsti per l’ottenimento dell’assegno sociale.

Le percentuali da applicare variano in base alla tipologia dei superstiti aventi diritto ed alla composizione del nucleo familiare:

  • coniuge solo: spetta il 60% della pensione del dante causa;
  • coniuge ed un figlio: spetta, in totale, l’80%;
  • coniuge e due o più figli: spetta, in totale, il 100%;
  • un figlio: spetta il 70%;
  • due figli: spetta, in totale, l’80%;
  • tre o più figli: spetta, in totale, il 100%;
  • un genitore: spetta il 15%;
  • due genitori: spetta, in totale, il 30%;
  • un fratello o una sorella: spetta il 15%;
  • due fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 30%;
  • tre fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 75%;
  • sei fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 90%;
  • sette o più fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 100%.

La pensione di reversibilità è  quindi un trattamento di previdenza, basato sulla contribuzione accreditata all’assicurato dante causa, e non un trattamento di assistenza. Non ha, dunque, un importo fisso aggiornato di anno in anno, ma un importo, comunque aggiornato annualmente, che corrisponde a una percentuale della pensione spettante al defunto, o a una percentuale della pensione alla quale avrebbe avuto diritto.

Le pensioni di reversibilità riconosciute dall’Inps nel 2020 subiranno un aumento in questo modo, a partire da questo mese di gennaio, con gli incrementi dello 0,4%, con il nuovo meccanismo di rivalutazione previsto da quest’anno:

  • pensioni fino a 4 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,40%;
  • pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,308%;
  • pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,208%;
  • pensioni di importo da 6 a 8 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,188%;
  • pensioni di importo da 8 a 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,18%;
  • pensioni di importo oltre 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,16%.

La pensione di reversibilità, oltre alla riduzione di base spettante in base al grado di parentela ed ai superstiti aventi diritto, può subire un’ulteriore riduzione nel caso in cui il beneficiario possieda redditi propri diversi dal trattamento ai superstiti. In particolare, perché la prestazione sia ridotta, è necessario che i redditi posseduti superino determinate soglie. Nello specifico, la riduzione della pensione di reversibilità non viene effettuata se il reddito del titolare della prestazione non supera di 3 volte il trattamento minimo Inps, ossia sino a 20.087,73 euro annui (importo valido per l’anno 2020).

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