La previdenza sociale
Con l’espressione previdenza sociale si intende definire quella parte di legislazione sociale che ha come fine la tutela del lavoratore dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacità lavorativa in conseguenza di eventi predeterminati naturali o connessi al lavoro prestato.
Questo fine viene realizzato mediante un sistema di tipo assicurativo-mutualistico, cui concorrono gli stessi oggetti potenzialmente esposti agli eventi che provocano lo stato di bisogno.
Il principale istituto attraverso il quale si realizza la tutela previdenziale è l’assicurazione sociale e si differenzia dall’assicurazione privata in quanto persegue un fine pubblico ( quello della sicurezza sociale) e, di conseguenza, è imposta dalla legge che ne disciplina dettagliatamente le prestazioni.
L’assicurazione sociale si fonda su un rapporto giuridico chiamato rapporto giuridico previdenziale intercorrente tra più parti ( i soggetti) e con un oggetto ben determinato.
Il rapporto previdenziale dà luogo ad un rapporto giuridico complesso che comprende:
-un rapporto fondamentale che intercorre tra i beneficiari delle prestazioni previdenziali e gli enti competenti;
-un rapporto contributivo che intercorre tra l’ente previdenziale e l’obbligato al pagamento dei contributi;
-un rapporto tra lo Stato e l’ente previdenziale.
I soggetti del rapporto previdenziale possono essere distinti in tre grandi categorie:
- I soggetti gestori delle assicurazioni sociali ed erogatori delle relative prestazioni: ad es. INPS (istituto nazionale per la previdenza sociale) e INAIL ( Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro).
- I soggetti obbligati al versamento dei contributi ( primi tra tutti i datori di lavoro, ma anche talvolta può gravare sui lavoratori; nel caso di lavoratori dipendenti il versamento dei contributi non viene effettuato direttamente dal lavoratore, ma dal datore di lavoro.)
- I soggetti protetti che beneficiano delle prestazioni previdenziali. Attualmente sono protetti non solo tutti i lavoratori subordinati pubblici e privati, ma anche la quasi totalità dei lavoratori autonomi, sia professionisti, che artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi.
La tutela previdenziale spetta anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Oggetto del rapporto previdenziale
Esso è costituto dai rischi idonei a menomare o a sopprimere del tutto la capacità di lavoro e quindi di guadagno. Tali rischi si sostanziano in eventi futuri e incerti che possono provocare, almeno potenzialmente, un danno e si classificano normalmente in professionali e non a seconda se siano connessi o meno con l’attività di lavoro del soggetto assicurato.
Rischi professionali
Sono quelli direttamente connessi con l’attività di lavoro del soggetto assicurato. Tali rischi in particolare sono:
–infortunio sul lavoro o malattia professionale, che sono riconosciuti e tutelati se sussistono i requisiti previsti dal T.U 30-6-1965;
–disoccupazione involontaria, ovvero lo stato di non occupazione derivante dalla cessazione di un precedente rapporto di lavoro;
–riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, dovuta a una contrazione del lavoro temporaneo e non dipendente dal comportamento del datore di lavoro o dei lavoratori.
Rischi non professionali
Si tratta di rischi relativi ad eventi che possono colpire la persona umana, indipendentemente dalla sua attività professionale, ma che hanno come effetto il rendere impossibile, o molto più penoso, lo svolgimento di un’attività lavorativa. Tra tali rischi annoveriamo:
–carico familiare, ossia i maggiori bisogni del lavoratore in relazione allo sviluppo della famiglia;
–malattia generica ( o comune): può essere definita come qualsiasi alterazione dello stato di salute che innesti un significativo processo patologico, anche non definitivo, e pur se di breve durata, che richieda l’assistenza medico-chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici da cui consegue un’attuale incapacità;
–tubercolosi in fase attiva;
–gravidanza e puerperio che determinano la necessità di astenersi dal lavoro a tutela della lavoratrice e del bambino;
–inabilità: è connessa ad infermità o difetto permanente che riduca la capacità di lavoro del soggetto a meno di 1/3;
–vecchiaia: condizione che si verifica al raggiungimento dell’età stabilità dalla legge per la cessazione dell’attività lavorativa e del pensionamento.
–morte: che, pur non configurando un rischio nell’accezione propria del termine, è tutelata per la situazione di bisogno in cui si vengono a trovare i familiari ( superstiti) del lavoratore deceduto.