Reddito di cittadinanza: il vademecum. Parte quinta. Le sanzioni.

Per assicurare il regolare funzionamento del reddito di cittadinanza, il D.L. 4/2019 conv. In L.26/2019 prevede, in alcuni casi, sanzioni penali in materia; in altri casi, la decadenza dal beneficio; in altre ipotesi la sua riduzione; infine la sospensione dell’erogazione del medesimo.

Sono inoltre previsti alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, ricordiamo che:

-è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque al fine di ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero emette informazioni dovute.

– è invece punita, con la reclusione da 1 a 3 anni, l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari , nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini stabiliti nelle ipotesi richiamate dal D.L. 4/2019. Alle condanne in via definita consegue di diritto la revoca immediata del Reddito di Cittadinanza.

La revoca è prevista anche per altri reati, tra cui:

-Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art.280 c.p.);

-Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art.289-bis c.p.)

-Associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.)

-Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.).

La revoca è disposta dall’INPS ed ha efficacia retroattiva: dunque, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite. E’ previsto infine che il beneficio non possa essere richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna. Fermo restando queste previsioni, la revoca del Reddito di Cittadinanza è disposta  dall’amministrazione che la eroga nel caso in cui la stessa accerti la non corrispondenza a vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante.

La revoca anche in questa casa ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che il beneficiario è obbligato a restituire quanto indebitamente percepito.

 

Decadenza del reddito di cittadinanza. Decurtazioni

La decadenza dal Reddito di Cittadinanza è disposta quando uno dei componenti il nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • non sottoscrive il Patto per il Lavoro ovvero il patto per l’inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione e di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • non aderisce ai progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  • non accetta almeno una di 3 offerte congrue ovvero, in caso di rinnovo del Rdc, non accetta la prima offerta congrua utile;
  • non effettua le comunicazioni relative alla variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo ovvero effetua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico in misura maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle relative comunicazioni per la variazione occupazionale.

 

La sanzione della decadenza si applica anche nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle comunicazioni previste dalla legge, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

Come accennato, sono poi previste delle ipotesi di decurtazione del beneficio, con eventuale decadenza dello stesso. In particolare, questa sanzione è prevista in caso di:

-mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, rispettivamente presso i centri per l’impiego e presso i servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare.

-mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro da parte anche di un solo componente il nucleo familiare.

-mancato rispetto degli imprevisti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e di cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.

L’irrogazione delle sanzioni, diverse da quelle penali, ed il recupero dell’indebito sono effettuati dall’INPS (art.7, co.10). La domanda per il reddito di cittadinanza può essere di nuovo presentata, dal medesimo richiedente ovvero da altro membro del nucleo familiare:

-decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero;

-decorsi 6 mesi, nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare soggetti minorenni o con disabilità, come definita ai fini Isee (art.7, co.11).

Il D.L. 4/2019 conv. in L.26/2019 (art.7-ter) prevede la sospensione dell’erogazione del Rdc nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’art.7, co.3 (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

I predetti provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva. Tuttavia la sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta, nel caso in cui risultano mancare le condizioni che l’hanno determinata.

I centri per l’impiego e i comuni, nell’ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, devono comunicare alle piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti, al fine della messa a disposizione dell’Inps, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni in esame, entro 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’evento da sanzionare. Per il tramite delle predette piattaforme, l’INPS mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. In casa di mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione, si configura responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile.

In casa di mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione, si configura responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile. Inoltre, è stabilito che, nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i centri per l’impiego, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INAIL), preposti ai controlli e alle verifiche, debbano trasmettere all’autorità giudiziaria, entro 10 giorni dall’accertamento, la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. Responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici sono i comuni, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini Isee con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza.

Inoltre, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, è stato anche previsto un incremento del contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri.

 

Nell’ultima parte della guida discuteremo  degli incentivi a favore delle imprese che assumono beneficiari di Rdc e degli stessi beneficiari di Rdc che avviano attività lavorativa imprenditoriale autonoma.

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