Il reddito di cittadinanza (Rdc) è stato istituito a decorrere dal mese di aprile 2019 e ha sostituito il reddito di inclusione (ReI): tuttavia è stata prevista un’articolata disciplina transitoria.
Dal Reddito di inclusione al Reddito di cittadinanza
Gli aspetti essenziali delle disciplina del Rei erano i seguenti:
-possesso di determinati requisiti: di cittadinanza, residenza e soggiorno;
-valutazione della situazione economica;
-incompatibilità del Rei con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria;
-compatibilità del Rei con lo svolgimento di attività lavorativa entro determinati limiti;
-adesione, da parte del beneficiario del Rei, ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;
-nei casi in cui la situazione di povertà fosse connessa in via esclusiva alla sola dimensione della situazione lavorativa, adesione da parte del beneficiario del Rei al patto di servizio o al programma di ricerca intensiva di occupazione.
A seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza:
-a decorrere dal 1-3-2019 il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e, a decorrere dal successivo mese di aprile, non è più riconosciuto, né rinnovato;
-per coloro ai quali il reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata prevista e secondo le modalità disciplinate dal D.Lgs 147/2017.
Il Rei non è compatibile in nessun modo con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.
I beneficiari del reddito di cittadinanza
Requisiti
Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, cumulativamente, di alcuni requisiti individuati con riferimento ai criteri della cittadinanza, della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli. Un ulteriore requisito consiste nella mancata sottoposizione del soggetto a misure cautelari personali nonché la mancanze di condanne definitive, nei 10 anni precedenti la richiesta.
Chi richiede il RdC deve essere cumulativamente:
- In possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione Europea;
- Residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo.
Con riferimento invece ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
- Un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro.
- Un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
- Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementando di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo.
- Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Questa soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell’accesso della Pensione di cittadinanza. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.
Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definiti ai fini dell’Isee.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta di reddito di cittadinanza, nonché per provare la composizione del nucleo familiare, la L.26/2019 ha previsto che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Sono state previste eccezioni; questa regola non si applica:
-nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea aventi lo status di rifugiato politico;
-qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
-nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’unione europea nei quali sia oggettivamente impossibile acquisire le predette certificazioni.
Con riferimento al godimento di beni durevoli:
-nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario, a qualunque titolo, o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti.
– nessun componente deve essere intestatario, a qualunque titolo, o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
E’ fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente erogatore, nel termine di 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita di requisiti patrimoniali, con specifico riferimento al patrimonio immobiliare e dei requisiti relativi al godimento di beni durevoli.
Come accennato per il richiedente il beneficio, è richiesta la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive nei 10 anni precedenti la richiesta.
In ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, i casi di accesso al Rdc possono essere integrati sulla base di indicatori di disagio socio-economico, che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre della situazione economica, anche di altri fattori.
Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, se ricorrano le condizioni di cui al D.L. 4/2019 in esame.
Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
La NASPI è uno strumento di sostegno al reddito, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che abbiano perso la propria occupazione e che presentino, i requisiti previsti dalla legge. Ai percettori di Naspi privi di occupazione da almeno 4 mesi, è riconosciuta la fruizione dell’assegno di ricollocazione. Tuttavia il D.L. 4/2019 ha previsto che l’erogazione dell’assegno di ricollocazione per questi soggetti è sospesa. Il Reddito di cittadinanza è inoltre compatibile con l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata ( DIS-COLL), prevista dall’art.15 D.LGS 22/2015.
Il reddito di cittadinanza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa sia subordinata che autonoma che d’impresa: il nucleo familiare può percepire il Reddito di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.