Reddito di cittadinanza: il vademecum. Parte due.

 

La domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza

La domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza può essere presentata dopo il quinto giorno di ciascun mese (quindi, da ogni giorno 6 del mese).

La presentazione della domanda può avvenire:

  1. In modalità cartacea, presso gli uffici abilitati dalla gestione del servizio;
  2. On line;
  3. Presso i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l’INPS;
  4. Presso gli istituti di patronato.

Le informazioni contenute nella domanda sono comunicate all’INPS entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

L’INPS, entro i 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione delle informazioni contenute nella relativa domanda, verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari di dati.

In caso di esito positivo della verifica, l’INPS riconosce il beneficio (cioè, accoglie la domanda) comunicandolo all’interessato tramite email e/o sms; in ogni caso, il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’istituto.

Struttura e modalità di calcolo del beneficio economico.

Il beneficio economico del Rdc è composto da due elementi:

  • Una componente ad integrazione del reddito familiare.
  • Una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti del medesimo nucleo familiare.

In particolare:

-la quota relativa all’integrazione del reddito può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro annui, riparametrata sulla base della composizione del nucleo familiare tramite la scala di equivalenza. Ai fini della definizione della pensione di cittadinanza, questa soglia è aumentata fino ad euro 7.650.

-in caso di locazione della casa di abitazione, la quota relativa non può essere superiore a 3.360 euro annui. Per la pensione di cittadinanza, il massimo è pari ad euro 1.800 euro annui;

– in caso di mutuo della casa di abitazione, la quota relativa non può essere superiore a1.800 euro annui (pari a 150 euro mensili).

Il beneficio è esente dal pagamento dell’IRPEF.

In ogni caso , il Reddito di Cittadinanza:

-non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare;

-non può essere inferiore a 480 euro annui, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

 Decorrenza e durata del riconoscimento

Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Il benificio del Rdc è riconosciuto, per il periodo durante il quale i beneficiario si trova nelle condizioni richieste dalla legge e, quindi, salvo cause che ne comportino la decadenza per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo.

Variazione della condizione occupazionale: attività di lavoro dipendente e attività d’impresa o di lavoro autonomo

In caso di variazione nella condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino  a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Il reddito da lavoro dipendente è individuato  attraverso le comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, che, a partire dal mese di aprile 2019, devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso. Il lavoratore deve comunicare l’avvio dell’attività di lavoro dipendente all’INPS, secondo le modalità indicate dall’Istituto, che poi mette l’informazione a disposizione delle piattaforme digitali dedicate al Rdc. Anche in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare  nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività deve essere comunicata all’Inps, entro 30 giorni dall’inizio della stessa, a pena di decadenza dal beneficio.

Anche in questo caso la comunicazione da parte del lavoratore dovrà avvenire secondo le modalità indicate dall’Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza  tra i ricavi e i compensi percepiti e le spose sostenute nell’esercizio dell’attività.

A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce, senza variazioni, del Rdc per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata massima stabilita. Il beneficio, ogni trimestre, viene aggiornato, prendendo come riferimento, il trimestre precedente.

Se incorso di fruizione del beneficio il nucleo familiare varia rispetto a quanto dichiarato a fini Isee, è necessario presentare nuovamente la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione dello stesso.

I limiti temporali per l’erogazione del Rdc si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.

Quando la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un componente,occorrerà ripresentare solo la nuova Dsu, ma non rifare anche la domanda.

Fruizione del Rdc ed ipotesi in cui il beneficio non sia speso interamente

Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Sono previste penalizzazioni nel caso in cui il beneficio non sia speso interamente. Dal mese successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, l’ammontare di benificio non speso ovvero non prelevato è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Inoltre attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione, è prevista la decurtazione degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei 6 mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.

Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di  sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

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