Dl Rilancio: parte 2, ecco le novità principali.

Con il DL Rilancio nasce un nuovo credito di imposta ambienti di lavoro che si aggiunge a quella già prevista per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e dpi.

Il Decreto Rilancio, infine, rappresenta anche l’occasione per aggiustare il tiro su misure già sperimentate con il DL Cura Italia superando le criticità emerse.

Un esempio è il bonus affitto, che entra nel testo in una versione rinnovata: si applica in linea generale agli immobili a uso non abitativo per il periodo di marzo, aprile e maggio e a una platea più ampia di beneficiari, nel rispetto di particolari requisiti.

Il meccanismo del credito di imposta rivisto prevede, infatti, anche due grandi novità:

  • una via preferenziale per le strutture alberghiere;
  • una formula ad hoc pari al 30% in caso di affitto d’azienda e servizi a prestazioni complesse.

Fino al 31 dicembre 2020 saranno esenti IVA poi i beni necessari per mitigare il rischio di contagio da coronavirus.

L’esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero. A partire dal 2021 l’aliquota IVA applicata sarà invece del 5%.

Da beni necessari in ambito ospedaliero per la cura di pazienti malati di Covid-19, fino ai nuovi prodotti divenuti indispensabili per la vita quotidiana, il decreto Rilancio fissa una duplice disciplina IVA:

  • esenzione totale per il 2020;
  • applicazione dell’aliquota ridotta del 5% dal 2021.

Per quel che riguarda le mascherine, l’esenzione IVA si lega al prezzo unico di 50 centesimi previsto per quelle chirurgiche. Una novità disposta dal Commissario Straordinario per l’Emergenza, che ha causato non pochi malumori da parte delle aziende produttrici.

Un’altra delle novità più di rilievo è rappresentata dal contributo a fondo perduto, che verrà riconosciuto:

  • ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti relativi alla riduzione di fatturato.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà calcolato dal 10 al 20%, di ricavi o compensi realizzati nel 2019, secondo lo schema che segue:

Ricavi o compensi 2019 Importo contributo a fondo perduto
Fino a 400.000 euro 20% da calcolare sulla differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019
Superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro 15% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019
Superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro 10% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020

 

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