La Riforma del Terzo settore: parte 1

 

La Riforma del Terzo settore rappresenta una fondamentale novità per le associazioni e gli altri enti non profit operanti nel panorama italiano.
Era da almeno 20 anni che non veniva approvata una normativa così importante nell’ambito del Terzo settore e che va a riguardare tutte le associazioni.
Il percorso della Riforma è comunque oggi tutt’altro che concluso: pur essendo entrato in vigore (il 3 agosto 2017) il Codice del Terzo settore, devono ancora essere approvati una serie di decreti ministeriali fondamentali per attuare pienamente le previsioni della Riforma.

Infatti dopo i decreti principali (D.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore o CTS – e D.lgs. n. 112/2017 – riforma dell’impresa sociale) e i provvedimenti correttivi, inizia a prendere forma il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il cui schema di decreto attuativo è in fase di lavorazione. Come noto, la riforma segue differenti step di attuazione, legati principalmente alla necessità di istituire il Registro ed ottenere l’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali.

Il Consiglio Nazionale -in coordinamento tra area no profit e area principi contabili, principi di revisione e sistemi di controllo – ha nominato un apposito Gruppo di lavoro per poter pubblicare entro il primo quadrimestre del 2020 apposite Linee guida dell’Organo di controllo degli ETS, definite come una evoluzione delle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, opportunamente riviste e adattate.

L’unico documento  pubblicato ad oggi è quindi il Codice del terzo Settore: anche chiamato Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 emanato a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Il Codice pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.179 del 02-08-2017 – Suppl. Ordinario n. 43, è entrato in vigore il 03/08/2017 ed è stato aggiornato con le modifiche apportate dal Dlgs correttivo 105/2018.

Il Codice riordina tutta la normativa del Terzo Settore sollecitando anche le amministrazioni pubbliche a promuovere  la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Vengono definiti gli enti del Terzo settore quali:

  • le organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • gli enti filantropici;
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • le reti associative;
  • le societa’ di mutuo soccorso;
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
  • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa’.

Ovvero tutti quegli enti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu’ attivita’ di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita’ o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

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